L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, con nota prot. 21198 del 31.08.2020, ha definito specifiche Linee guida in materia di “incompatibilità” dei dipendenti pubblici del comparto scuola.
La nota sottolinea in premessa il principio base del D.lgs. 165/2001 secondo cui “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”.
La conseguenza è che, di regola, ogni incarico extra-scolastico deve considerarsi eccezionale rispetto allo status di pubblico dipendente e che può, in linea di principio, essere svolto con preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, se all’esito di apposita istruttoria non risultino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’attività svolta in via principale.
Anche per il personale della scuola vige, comunque, la regola generale dell’incompatibilità tra lo status di pubblico impiegato e l’esercizio di attività extra istituzionale.
In particolare la nota approfondisce alcuni esempi di incompatibilità assoluta. Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico che avvierà una specifica istruttoria volta a verificare la compatibilità dell’attività aggiuntiva con la funzione svolta nella scuola.
Il divieto generale di svolgere attività ulteriori rispetto a quella istituzionale risulta attenuato in due ipotesi legislativamente previste: la prima riguarda il personale in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento e la seconda i docenti ammessi, in presenza di specifiche condizioni di legge, allo svolgimento della libera professione.
Download:
1. Nota USR Sicilia Prot. 21198 del 31/08/2020 – Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola. Circolare applicativa
0